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Disabilità. Congedo straordinario ai dipendenti pubblici

22/02/2012

L’Inpdap, con circolare n. 22 del 28.12.11 fornisce alcuni chiarimenti in merito al congedo retribuito biennale, come modificato dal D.Lgs. n. 119/11.
Riportiamo in sintesi alcune delle precisazioni e indicazioni contenute nella circolare.
Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che assistono un familiare con “accertato” handicap grave, non ricoverato a tempo pieno - salvo che i sanitari richiedano la presenza di colui che presta assistenza – ed è fruibile per un periodo massimo di due anni nella vita lavorativa del richiedente, anche in forma frazionata.
Hanno diritto a fruire del congedo, entro sessanta giorni dalla richiesta, secondo il seguente ordine di priorità: il coniuge convivente della persona con handicap grave; i genitori, naturali o adottivi (non è richiesta la convivenza), in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; il figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi; fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n.104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (“referente unico”), ad eccezione dei genitori.
Anche per il diritto al congedo - conformemente a quanto previsto per i permessi di cui alla L. n.104/1992 - non è più necessario che il soggetto richiedente dimostri l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi, stante l'esclusiva riconducibilità all'autonomia privata e familiare della scelta su chi, all'interno della famiglia del portatore di disabilità, debba prestare assistenza. Posizione già assunta dall’Inps con circolare n. 112/07, a seguito dell’orientamento della giurisprudenza e indirizzi ministeriali.
Un chiarimento importante riguarda la possibilità di fruire del congedo da parte del familiare anche quando il disabile grave svolga attività lavorativa nello stesso periodo (Ministero lavoro, risposta a interpello n. 30/10), come recentemente recepito e precisato anche dall’Inps.
Infine ulteriori indicazioni vengono fornite circa la corretta determinazione dell’indennità economica e della copertura contributiva per questo periodo di congedo.