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Enasarco: da gennaio č in vigore il nuovo regolamento

14/02/2012

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, l’ Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Tra le novità più rilevanti in materia previdenziale si segnala l’equiparazione dell’età pensionabile minima delle donne a quella degli uomini per il diritto alla pensione di vecchiaia. A partire dal 2012, infatti, l’età pensionabile delle donne, si incrementerà di un anno ogni due anni solari, con termine nel 2020 quando raggiungerà i 65 anni così da uniformarsi a quella degli uomini.
Altra novità è l’introduzione dell’ulteriore requisito rappresentato della cosiddetta ‘quota 90’, da raggiungere sommando l’età anagrafica e l’anzianità contributiva maturata, fermi restando i requisiti minimi di 65 anni di età e 20 anni di contribuzione. Tale requisito si raggiungerà in forma graduale attraverso un regime transitorio che per gli uomini terminerà nel 2016 e per le donne nel 2020.
Un’altra novità di rilievo è rappresentata dall’l’introduzione di una rendita contributiva reversibile in favore dei nuovi iscritti che raggiungeranno l’età pensionabile minima con almeno 5 anni di contributi ma senza aver maturato gli ulteriori requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in termini di anzianità contributiva e quota 90.
Sono stati , inoltre, modificati in senso più favorevole all’iscritto, i requisiti di accesso alla contribuzione volontaria: dagli originari 7 anni di cui 3 nel quinquennio antecedente la cessazione si è giunti agli attuali 5 anni di cui 3. In più gli anni di contribuzione richiesta non dovranno necessariamente essere continuativi.
Le nuove disposizioni regolamentari riorganizzano anche la disciplina del supplemento di pensione. Per i pensionati di vecchiaia e invalidità il diritto alla liquidazione del supplemento si acquisisce al compimento del 70° anno di età e comunque non prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento, senza più obbligo di previa cessazione dei rapporti d’agenzia. Per i pensionati di inabilità, infine, il supplemento è liquidato ancor prima del raggiungimento del 70° anno d’età purché siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento.