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Handicap. Novitą Inps e Dip. Funz. Pubblica su cogedi e permessi

23/03/2012

L’Inps con circolare n. 32/2012 e il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1/2012 forniscono istruzioni operative in merito alle novità e modifiche apportate dal D.Lgs. n.  119/2011 (entrato in vigore l’11 agosto 2011) alla normativa sui congedi e permessi per l’assistenza alle persone disabili gravi. 
In particolare per quanto riguarda il “prolungamento del congedo parentale”, il decreto prevede che entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino disabile grave, ciascun genitore anche adottivo possa fruirne, alternativamente, per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo anche dei periodi di congedo parentale ordinario.
In precedenza il prolungamento del congedo parentale era consentito solo fino ai tre anni di età del bambino, dall’entrata in vigore del citato decreto n. 119 fino agli otto anni di età come l’ordinario congedo parentale.
Viene chiarito dal decreto che il prolungamento spetta per ogni minore con handicap, ed anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richiedano la presenza dei genitori.
L’Inps e il Dipartimento della Funzione Pubblica precisano che il prolungamento del congedo parentale decorre a  partire dalla conclusione del periodo di normale  congedo parentale, teoricamente fruibile dal genitore richiedente, e che durante questo periodo spetta l’indennità economica pari al 30% della retribuzione.


Ne consegue che i genitori anche adottivi:


- fino a tre anni  di età del bambino hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile (art. 24 della L. n. 183/10), ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- oltre i tre anni e fino agli otto anni di età del bambino, possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;
- oltre gli otto anni di età del bambino possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

 

La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
I giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni.

Le due circolari prendono in esame anche le modifiche introdotte dal decreto n. 119/12 circa i criteri e le modalità di fruizione del congedo straordinario, e le ulteriori novità intervenute. Queste indicazioni saranno oggetto di una successiva nota.