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Adozione internazionale: rimborso delle spese anni 2010/2011

07/03/2012

Con D.P.C.M. del 4 agosto 2011 (GU n. n. 49 del 28.2.2012 ) vengono definite le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per gli adempimenti delle procedure di adozione internazionale.

Sono interessati al rimborso genitori adottivi, residenti in Italia, con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, secondo le previste disposizioni, di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nei seguenti periodi:
a) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010;
b) tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.


Il rimborso è a carico “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali” ed è corrisposto a seguito di apposita istanza congiunta dei genitori adottivi, da presentare entro il 30 aprile 2012 (termine prorogato) - per i procedimenti conclusisi tra il 01/01/2010 e il 31/12/2010 - e dal 30 giugno al 31 dicembre 2012 - per i procedimenti conclusisi tra il 01/01/2011 e il 31/12/2011 - secondo le modalità e con la documentazione riportate nel decreto.

Il provvedimento indica inoltre l’ammontare e la natura dei rimborsi, precisando che le istanze presentate oltre il termine, oppure incomplete, sono inammissibili.

 

Gli uffici del patronato Ital-Uil offrono tutela e assistenza gratuite ai soggetti interessati.