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Fondo vittime amianto: acconto prestazione aggiuntiva (2011)

11/06/2012

L’Inail con determina del Commissario straordinario n. 155 del 16 maggio 2012, definisce la misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva del “Fondo delle vittime dell’amianto” per l’anno 2011 in 15,8%.
Tenuto conto che il primo acconto è stato fissato dal Decreto interministeriale n. 30/2011 nella misura del 10% sui ratei di rendita, la misura del secondo acconto per l’anno 2011 risulta pari a 5,8%.
Ricordiamo che il Fondo vittime dell’amianto è stato istituito con legge finanziaria 2008. Hanno diritto alla “prestazione aggiuntiva” del Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2008, i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, riconosciute dall’Inail e dal soppresso Ipsema, e gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965. Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita, calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d'ufficio dall'Inail.
Inoltre i soggetti interessati, qualora la prestazione aggiuntiva non sia stata erogata o erogata in misura errata, possono proporre ricorso all’Inail secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 1124/65.
Si attende la comunicazione dell’Inail per quanto riguarda le modalità di erogazione.