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Danni da vaccinazione morbillo, rosolia e parotite. Indennizzo

23/05/2012


Anche a coloro che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite, non obbligatoria ma “raccomandata e incentivata”, spetta l’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 previsto “a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 107/12, ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 210 sollevata dal Tribunale di Ancona al quale si erano rivolti i genitori di una giovane, chiedendo l’indennizzo a norma di legge per i danni fisici riportati dalla figlia a seguito di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite.
La domanda non poteva trovare accoglimento alla luce del quadro normativo vigente, dal momento che, pur tenendo conto delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale con le quali venne esteso il diritto all’indennizzo per quanti si fossero sottoposti a vaccinazione antipolio o contro l’epatite B quando ancora queste non erano obbligatorie per legge, “pur se già raccomandate” e ritenute necessarie, le relative decisioni non erano applicabili nel caso di specie, in quanto gli effetti erano circoscritti alle sole situazioni esaminate.
Da qui l’esigenza di sollevare, in riferimento al caso in oggetto, il relativo dubbio di legittimità Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha osservato che, pur non essendo la vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite obbligatoria per legge, la stessa ha formato oggetto da più di un decennio (così come si era verificato ad esempio con la vaccinazione antipolio) di insistite ed ampie campagne, anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche autorità sanitarie ai fini della prevenzione. E ciò perché si è ritenuto che una corretta informazione all’uso dei vaccini era reputata più adeguata e rispondente alla finalità della tutela della salute pubblica, rispetto alla vaccinazione obbligatoria.
In sintesi- si legge nella sentenza - considerato che la vaccinazione è stata effettuata in vista di un beneficio di carattere generale, “con conseguente compressione del diritto alla salute della figlia minore in nome della solidarietà verso gli altri”, è ragionevole che venga comunque assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito. La mancata estensione dell’indennizzo risulterebbe, quindi, per tali ragioni, in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione.
 

Gli uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione, gratuitamente, di tutti coloro che hanno subito danni irreversibili previsti dalla legge 210/92 e per quelli riportati a seguito di vaccinazioni anche non obbligatorie come morbillo, parotite e rosolia.