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Malattia. Certificato di proroga in assenza di visita. Cassazione

22/05/2012


E’ reato rilasciare il certificato medico di proroga della prognosi di malattia senza aver visitato il paziente che, a sua volta, è colpevole di aver fatto uso della certificazione pur conoscendone la falsità.
Lo precisa la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con sent. n. 18687/12 ritenendo che il medico non avrebbe dovuto emettere il certificato senza una verifica preventiva delle condizioni di salute della paziente, “non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”.
Né è rilevante il fatto che il medico avesse visitato l’ammalata in occasione della prima certificazione. Si deve prima di tutto precisare – si legge nella sentenza – che la falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto di avere emesso il certificato senza alcuna verifica oggettiva delle stesse.
Una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente la responsabilità dell’assistita per aver fatto uso dell’atto falso.

La Suprema Corte conferma così il verdetto della Corte di Appello di Milano rigettando entrambi i ricorsi. Medico e assistita erano stati invece assolti in primo grado.