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Dlgs 119/2011. Riordino dei permessi, congedi e aspettative

08/09/2011

Lo scorso 11 agosto è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 119/11, recante il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, in attuazione della delega conferita al Governo ex art. 23 della legge n. 183/2010.
Riportiamo alcune delle novità previste.

Congedo di maternità
. Viene riconosciuta la facoltà della lavoratrice di tornare al lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, se le condizioni di salute lo permettono, dietro presentazione di apposita certificazione medica.

Prolungamento congedo parentale. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino (novità!), al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo anche dei periodi di congedo ordinario), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che non venga richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Assistenza a più persone disabili. Il lavoratore dipendente ha diritto di prestare assistenza a più persone con handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, entro il secondo grado solo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Questo articolo, pur normando la questione specifica per la prima volta, prevede delle condizioni riguardo i gradi di parentela o affinità, in presenza di determinati requisiti.

Lontananza dal domicilio della persona da assistere. Ulteriore novità: il lavoratore che assiste un disabile grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di propria residenza, deve attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. In sostanza il lavoratore deve dimostrare di essersi recato dal disabile per prestare assistenza, fornendo la prova dei viaggi sostenuti.
Incisive modifiche sono apportate alla norma che disciplina il congedo retribuito di due anni per assistenza a familiare disabile grave. Viene inoltre regolamentata la possibilità per i lavoratori mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, di fruire di un congedo di 30 giorni l’anno, anche frazionato, per cure connesse allo stato di invalidità.


Gli uffici del patronato Ital-Uil sono a disposizione, gratuitamente, per informazioni, tutela e assistenza.