UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Infortuni in itinere indennizzabili per eventi dannosi e atipici

31/07/2012


E’ indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore durante il percorso casa-lavoro a causa di eventi imprevedibili e atipici, quale uno scippo, per le lesioni riportate, rientrando nella copertura assicurativa dell’Inail.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11545/2012, accogliendo il ricorso di una lavoratrice alla quale la Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell’Inail per la corresponsione dell’indennità temporanea e della rendita conseguente all’infortunio “in itinere” a seguito di una aggressione per scippo che le aveva procurato varie lesioni.
Ad avviso della Corte di Appello “il fatto doloso di un’altra persona aveva interrotto il nesso causale tra la ripetitività necessaria del percorso casa-ufficio e gli eventi negati ad essi connessi”.
La Corte di Cassazione, nel confermare il proprio orientamento, afferma invece che “è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo”.
Rileva, quindi, che la Corte di Appello “non si è attenuta a tale principio in quanto ha ritenuto che tra prestazione lavorativa ed evento sussisteva esclusivamente coincidenza cronologica e topografica, sicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra evento ed esecuzione della prestazione”.
Già con precedenti sentenze (v. sent. n. 3776 del 2008), la Suprema Corte ha evidenziato che la giurisprudenza è giunta a ricomprendere nell'infortunio in itinere, anche quegli eventi (es. aggressioni, rapine ecc.) che i lavoratori possano subire in occasione del lavoro e quindi anche durante il tragitto lavoro-casa.