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Ś all'indennità sostitutiva per le ferie non godute. Sent. Cass.

24/07/2012


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, al momento del suo collocamento a riposo, a causa di lunghe assenze di malattia, indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo di appartenenza.
Nel caso di specie la Corte d'appello aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore, con la motivazione che il contratto collettivo di appartenenza prevedeva il pagamento dell'indennità nella sola ipotesi in cui, all’atto della cessazione del rapporto, residuino ferie non godute per "documentate esigenze di servizio", cosa che nel fatto in esame non era avvenuta.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore avverso la sentenza della Corte di appello, ricordando che il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, precisando che al lavoratore che non ha fruito delle ferie, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta l’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio per "la perdita del bene" (riposo non goduto), per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva, in quanto rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.
“Ne consegue – afferma la Corte - l'illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro”.