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Maternità e paternità: gli interventi "Riforma mercato del lavoro"

19/07/2012


La legge n. 92/12 in materia di “Riforma del mercato del lavoro”, entrata in vigore il 18.7.12, introduce alcune novità volte a favorire la tutela della maternità e della paternità, a contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, riguardo la disciplina sulla preventiva convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o da uno dei genitori in determinati casi.

La risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni. In particolare viene sostituito il comma 4 dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/01 “Tutela della maternità e paternità”, estendendo da uno a tre anni di vita del bambino e ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, il periodo entro il quale la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore padre, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. La convalida è altresì estesa, in caso di adozione internazionale, da uno ai primi tre anni dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento. La nuova disciplina prevede che l’istituto della convalida è applicato anche al caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e che la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro. Al di fuori di queste ipotesi la legge prevede modalità alternative di convalida, sempre ai fini di accertare la veridicità della data e la autenticità della volontà della persona.

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo. In via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno, con il riconoscimento di un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione, anche se la legge non indica chi debba erogarla.
Sempre entro il medesimo periodo, il padre lavoratore può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, percependo un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione. Queste misure sono adottate, come precisa legge “con l’obiettivo di favorire una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli da parte di ambedue i genitori”.

Voucher baby-sitting per la madre lavoratrice. Sempre in via sperimentale per gli 2013-2015 e nei limiti delle risorse disponibili, le mamme lavoratrici hanno la possibilità, al termine della maternità obbligatoria, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, di ottenere l’assegnazione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Con decreto da adottare entro un mese dall’entrata in vigore della legge (18.7.2012) saranno stabiliti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali previste, nonché il numero e l'importo dei voucher tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).