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Permesso di soggiono attesa occupazione: validità 1 anno

19/07/2012


La legge 92/12 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro” in vigore dal 18 luglio, all’articolo 4,comma 30, ha profondamente modificato il T.U. sull’Immigrazione nella parte riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione.

In modo particolare il nuovo testo dell’articolo 22 del citato T.U., prevede che al lavoratore straniero in possesso di un permesso per lavoro subordinato in caso di perdita del posto di lavoro, anche in caso di dimissioni, venga esteso ad un anno, ovvero per tutto il periodo in cui il lavoratore riceve le prestazioni di sostegno al reddito previste dal nostro ordinamento, la durata di iscrizione nelle liste di collocamento.

In ragione di ciò le Questure dovranno rilasciare al cittadino straniero il permesso di attesa occupazione con durata non inferiore ad 1 anno.

Inoltre, sempre il comma 30 del citato articolo, stabilisce che decorsi tali termini garantiti dalle prestazioni di sostegno al reddito, il cittadino straniero potrà rinnovare il permesso di soggiorno dimostrando il possesso di un reddito, proveniente da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.

Ci preme sottolineare che tale importante novità legislativa raccoglie la proposta che la UIL e l’ITAL avevano da molto tempo caldeggiato.