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Va motivato il trasferimento anche se l'handicap non č grave

25/06/2012

Sentenza Corte di Cassazione

Deve essere sempre motivato il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche “non grave”, che possa giustificare, in un bilanciamento degli interessi, la perdita di cure da parte del soggetto disabile.
Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, accogliendo il ricorso di un lavoratore al quale sia il Tribunale che la Corte di appello avevano rigettato la domanda con la quale era stato impugnato il trasferimento, sul rilievo che al familiare non era stato accertato l’handicap grave e che questo escludeva il diritto del dipendente di opporsi al trasferimento disposto dall’azienda. Nella specie la Corte di appello rilevava che le agevolazioni previste dall'art 33, comma 5 della legge n.104 del 1992104/1992 trovavano applicazione solo nei confronti di soggetti affetti da un handicap grave o comunque tale da richiedere un’assistenza continua.

La Cassazione opera una ricostruzione della normativa e delle modifiche intervenute alla legge n. 104/92 “Tutela dell’handicap” fino al più recente art. 24 della legge n. 183/10, precisando che le misure previste dall'art 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo… che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e, dall'altro, devono coesistere e bilanciarsi con altri valori costituzionali.
In conclusione “Il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall’assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare - specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibii di essere diversamente soddisfatte”.