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Mancata effettuazione della prestazione lavorativa causa neve

22/06/2012


Il Ministero del lavoro con interpello n. 15 del 7 giugno 2012 si pronuncia in merito all’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro – “causa neve” – nell’ambito territoriale di Roma e delle altre province del Lazio, nelle giornate dello scorso febbraio, nelle quali a seguito di specifiche ordinanze era stata disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene.
Al tal fine il Ministero opera una distinzione tra settore pubblico e settore privato.
Nel settore pubblico la mancata effettuazione della prestazione lavorativa può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. Nel caso specifico va considerata l’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici “causa neve”, che impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’effettuazione dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione nelle giornate indicate. Tale interpretazione risulterebbe recepita nell’ambito della contrattazione collettiva comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l’ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali, fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.
Nel settore privato, invece, il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento assoluto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto il datore di lavoro è libero di scegliere di continuare a svolgere la propria attività. Tuttavia in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà del lavoratore, pertanto il mancato svolgimento dell’attività lavorativa, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, supportata da idonea motivazione, non sembrerebbe qualificabile come inadempimento.
Conclude il Ministero che “alla luce delle osservazioni sopra svolte ed in linea con i principi codicistici che presiedono le obbligazioni contrattuali, si ritiene che in tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti connessi al verificarsi di eventi eccezionali”.