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Insegnante aggredito da un allievo. C'č l'occasione di lavoro

09/11/2012

 

Ha diritto all’indennizzo da parte dell’Inail l’insegnante aggredito da un ex allievo, in quanto l’evento si è verificato in “occasione del lavoro” e dunque ascrivibile all’attività lavorativa.
 
Lo afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 12779 di luglio 2012, accogliendo il ricorso
di un insegnante di laboratorio tecnico che, mentre sorvegliava una partita di pallavolo, era stato aggredito da un ex allievo, riportando gravi lesioni e postumi permanenti.

L’INAIL gli aveva rigettato la domanda diretta a conseguire la indennità di temporanea e la rendita sul presupposto che l'infortunio fosse avvenuto in presenza di un rischio generico e non correlato alla prestazione lavorativa. Posizione confermata dalla Corte d’appello per la quale l’evento non era connesso all’attività di insegnante (articolo 1 n. 28 e art. 4 punto 5 dpr. 1124/1965), perché lo stesso non stava svolgendo attività di docenza.
 
La Corte di cassazione nell’accogliere il ricorso dell’insegnante, conferma il proprio orientamento dominante,” in base al quale, ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per “occasione di lavoro” devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del cd. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali”.
 
Il concetto di attività lavorativa deve essere, a tali fini, esteso a ogni evento verificatosi “in occasione di lavoro”, un’accezione più ampia rispetto al concetto di “causa di lavoro”, in quanto comprensiva di ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all’attività lavorativa cui il soggetto è preposto.