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Malattia. Le Sentenze della Corte di Cassazione

17/09/2012

La Corte di Cassazione con due recenti sentenze torna a pronunciarsi sulla malattia dei lavoratori dipendenti.
Con la sentenza n.12501 del 19.7.12 la Corte afferma il principio che è inadempiente il datore di lavoro che “ingiustificatamente” rifiuti la prestazione lavorativa della lavoratrice che, già assente dal lavoro per malattia, chieda di riprendere il servizio certificando la guarigione.
Il caso riguarda una dipendente pubblica che era stata dichiarata inizialmente permanente inidonea al servizio, a seguito di visita collegiale ASL, senza che l’Amministrazione avesse adottato un provvedimento di dispensa. Una volta cessata la malattia prima del tempo la lavoratrice chiedeva il rientro anticipato che però non veniva consentito dall’Amministrazione fino alla nuova visita collegiale della ASL – che poi ha verificato l’idoneità al servizio – procedendo illegittimamente nel frattempo ad applicare il trattamento economico di malattia con le previste riduzioni.
La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice precisando che in pratica, cessata la malattia e, quindi, venuto meno il carattere permanente dell’inidoneità, il problema della riammissione non avrebbe dovuto porsi e che, in conclusione, il rifiuto della prestazione lavorativa da parte dell’Amministrazione risultava ingiustificato fin dall’inizio.
Con la seconda sentenza la n. 14998 del 7 settembre 2012, la Corte ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare imposto da una azienda al lavoratore che aveva corretto la data sul certificato medico per allungare il periodo della malattia.
La Cassazione conferma la sentenza della Corte d’appello, respingendo il ricorso del lavoratore. In sintesi: la correzione apportata dal dipendente al certificato di malattia costituisce senza dubbio un falso e, di conseguenza, l’assenza del lavoratore deve ritenersi “assenza ingiustificata” e come tale passibile di licenziamento disciplinare.