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Disabilitā e permessi legge n. 104/92. Ministero del Lavoro

04/09/2012


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1° agosto 2012 si è pronunciato in merito ad un quesito posto circa le modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensili di cui alla L. n. 104/1992.
In particolare venivano chiesti chiarimenti su due aspetti:

1 - se sia legittimo un eventuale riproporzionamento delle giornate in questione, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente nello stesso mese abbia fruito di altri permessi o congedi (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.);

2 - se il dipendente che inoltri istanza di permesso ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad es. il giorno 19) abbia diritto ad un riproporzionamento del diritto in questione ovvero lo stesso debba essere fruito in misura intera.

Riguardo la prima questione, quando il lavoratore fruisca nel mese anche di altri permessi, il Ministero chiarisce che in tali ipotesi “non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore”. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi”. In tal senso si era espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 1/2012.
Viceversa – ad avviso del Ministero - nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall’Inps con circ. n. 128/2003.