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Conciliazione tra lavoro e famiglia

30/05/2011


E’ entrato in vigore il 18 maggio 2011 il Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 277/10 “Regolamento" recante criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della legge n. 53/2000 che, attraverso il Fondo delle politiche per la famiglia, promuove azioni positive volte a conciliare tempi di lavoro e tempi di cura per la famiglia, in favore tanto dei lavoratori dipendenti quanto dei lavoratori autonomi.
Sul sito internet del Governo italiano - Dipartimento per le Politiche per la famiglia - è stato pubblicato il 20 maggio 2011 l'avviso di finanziamento, relativo all'anno 2011, per progetti relativi all'articolo 9 della legge n.53/2000, e scadenze per la presentazione delle domande, in attuazione del citato decreto 277/10.
Il nuovo Regolamento prevede misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori dipendenti e dei soggetti autonomi, tenuto conto della modifica contenuta nell'art. 38 della legge n. 69/09.
In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro, che intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle seguenti misure di conciliazione: a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc.; b) programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di almeno 60 giorni; c) servizi innovativi ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sono destinatari degli interventi progettati le lavoratrici e i lavoratori dipendenti con figli minori o con a carico un disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave infermità.
Il rimanente 10% delle risorse è diretto al finanziamento di titolari di impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività, per esigenze legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionabili nell’arco di due anni.
Nell’Avviso di finanziamento sono indicati le modalità e il modello per la domanda di finanziamento; i termini entro i quali presentare i progetti; valutazione dei progetti; altre necessarie indicazioni.