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Adozione/affidamento lavoratrici iscritte alla gestione separata

19/12/2012


Anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta l’indennità di maternità per un periodo di cinque mesi come previsto per le lavoratrici dipendenti.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 22 novembre 2012, n. 257, dichiara infatti l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del D.Lgs. n. 151/01 (Testo unico a tutela della maternità e della paternità) nella parte in cui, riguardo le lavoratrici iscritte alla gestione separata, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, prevede l’indennità di maternità solo per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Tribunale di Modena, ad avviso del quale, “mentre per le lavoratrici dipendenti, siano esse madri biologiche o adottive, è prevista una identica tutela per la maternità che comprende congedo e relativa indennità per cinque mesi, per le lavoratrici autonome e per quelle iscritte alla gestione separata la tutela assume contenuti diversi a seconda che si tratti di madri biologiche o adottive, in quanto per le prime l’indennità ha una durata di cinque mesi e per le seconde è limitata ai tre mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia”. Tale disciplina determina una duplice disparità di trattamento, nell’ambito del lavoro autonomo, tra madri biologiche e adottive e, nella categoria dei genitori adottivi, a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti o autonome.
La Corte Costituzionale dichiara fondata la questione sollevata dal Tribunale avente ad oggetto l’art. 64, comma 2, del T.U. n. 151/01 (iscritte alla gestione separata), osservando che gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo di protezione della madre, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo. Principio tanto più valido nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione.