UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Il decreto ministeriale per il contributo alle madri lavoratrici

26/02/2013


È stato pubblicato sulla G.U. n. 37 del 13/02/2013, l’atteso decreto ministeriale contenente le modalità per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 92/2012, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, volti alla tutela della maternità e della paternità.
Il decreto disciplina sia il congedo obbligatorio e facoltativo del padre (v. in questo sito nota del 15/01/2013), sia le forme dei contributi economici alla madre lavoratrice, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, per le quali riportiamo una sintesi delle disposizioni ministeriali.
Le mamme lavoratrici, al termine del periodo di astensione obbligatoria e negli 11 mesi successivi, hanno la possibilità di ottenere, in sostituzione del congedo parentale, l’assegnazione di un contributo utilizzabile “alternativamente” per l'acquisto di servizi di baby sitting o per la fruizione dei servizi per l’infanzia (es. asili nido).
Il contributo è pari ad un importo di 300 euro mensili per un periodo massimo di sei mesi, secondo quanto richiesto dalla lavoratrice, anche qualora abbia già fruito in parte del congedo parentale, e verrà erogato, per i servizi di baby sitter, attraverso buoni lavoro, mentre nel caso dell'asilo verrà corrisposto direttamente alla struttura.
La fruizione del contributo economico comporta, per ogni quota mensile richiesta, una riduzione di un mese del periodo di congedo parentale.
Il decreto precisa che per accedere all'uno o all'altro dei benefici la lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici, secondo le modalità tecnico operative e i termini stabiliti in tempo utile dall’Inps, che provvederà a darne adeguata, preventiva comunicazione attraverso i diversi canali informativi disponibili.
Il contributo verrà riconosciuto sulla base di una graduatoria nazionale che terrà conto dell’indicatore Isee del nucleo familiare di appartenenza, con ordine di priorità per i nuclei familiari con Isee di valore inferiore e, a parità di Isee, secondo l'ordine di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno.
Anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi, periodo del congedo parentale cui hanno diritto; le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.