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Trattamenti a sostegno del reddito: i massimali per il 2013

05/02/2013


Come ogni anno l’Inps ha reso noti, nella circolare n.14 del 30 gennaio 2013, i nuovi limiti massimi in vigore per l’anno 2013 dei trattamenti a sostegno del reddito: cassa integrazione, mobilità, nonché delle due nuove prestazioni denominate ASpI e Mini-ASpI, introdotte dalla legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro e al loro debutto quest’anno al posto dei sussidi di disoccupazione.
Ricordiamo che, in base alla legge, i c.d. “tetti” dei trattamenti di cui sopra e delle relative retribuzioni di riferimento sono rivalutati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertata dall’Istat.

Con riferimento alle due nuove indennità ASpI e Mini ASpi, l’importo massimo mensile è pari, per il 2013, ad € 1.152,90. Per queste prestazioni non opera la riduzione del 5.84% e quindi l’importo lordo corrisponde al netto. Si ricorda che, ai sensi della richiamata legge 92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari, per l’anno 2013, ad € 1.180,00.
E’ stata, inoltre, riconosciuta ai soggetti che, nella fase di passaggio dall’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti alla nuova indennità della MiniASpI, rischiavano di perdere diritti già consolidati, la possibilità di chiedere, solo ed esclusivamente per gli eventi di disoccupazione occorsi nell’anno 2012, una specifica, distinta, prestazione denominata “MiniASpI 2012”. Per quanto riguarda la “mini-ASpI 2012”, trovano applicazione gli importi massimi mensili stabiliti per l’anno 2012 anno che sono pari a € 931,28 se la retribuzione era inferiore o pari a € 2.014,77 e € 1.119,32 se la retribuzione era superiore a € 2.014,77.
La nuova disciplina dell’Aspi e MiniAspi non riguarda, invece, i lavoratori agricoli, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa. All’indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, si applicano i “tetti” stabiliti per tale anno che sono pari ad € 931,28 ed € 1.119,32, a seconda che la retribuzione fosse inferiori o pari a € 2.014,77 o superiore a detto importo.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/1975, l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2013, in € 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad € 590,54.
I nuovi importi massimi relativi ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo/Cigs), sono fissati, per l’anno 2013, nei seguenti valori:
- Retribuzione inferiore o uguale a € 2.075,21: tetto di € 959,22 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 903,20 al netto di tale trattenuta.
- Retribuzione superiore a € 2.075,21: tetto di € 1.152,90 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 1.085,57 al netto di tale trattenuta.

Per quanto riguarda la mobilità, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono per il 2013:
- Retribuzione inferiore o uguale a € 2.075,21: tetto di € 959,22 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 903,20 al netto di tale trattenuta.
- Retribuzione superiore a € 2.075,21: tetto di € 1.152,90 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 1.085,57 al netto di tale trattenuta.

Si ricorda che la detrazione del 5,84% non si applica sulla indennità di mobilità spettante dal 12° mese in avanti il cui importo, però, non viene più calcolato sull’80% della retribuzione (come per i primi 12 mesi) ma sul 64% della retribuzione, sempre nel limite del massimale.

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