UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

INPS. Congedo biennale e trattamento di fine rapporto

19/07/2011


L’Inps con messaggio n. 13013/11, dopo un esame delle norme in materia di trattamento fine rapporto, rileva che, fatte salve eventuali diverse previsioni ad opera della contrattazione collettiva o di pattuizioni individuali, il lavoratore - durante il periodo di congedo straordinario - non abbia retribuzione utile ai fini del TFR.
Si ricorda che il congedo biennale di cui all’art. 42, comma 5 del T.U. 151/01 (tutela della maternità e paternità) è quella prestazione che consente ai familiari lavoratori di assentarsi dal lavoro per assistere un figlio o un parente con handicap grave, durante il quale il richiedente percepisce un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, e lo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Infine con messaggio n. 14568 del 13 luglio l’Inps rettifica l’importo complessivo massimo da rivalutare annualmente, comprensivo dell’indennità economica annua e della copertura della contribuzione figurativa

Pertanto per il 2011 il limite massimo per l’indennità per congedo straordinario è stabilito in € 44.276,32 di cui € 33.290,00 a titolo di indennità economica annua e € 10.986,32 per la copertura della contribuzione figurativa.