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Retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc

05/04/2013


Anche quest’anno l’Inps, con circolare n. 47 del 26/3/2013, indica per il 2013, gli importi giornalieri per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per determinate categorie di lavoratori; gli importi per gli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato; per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi; nonché gli importi massimi per determinate prestazioni.
Ne riportiamo di seguito alcuni.

Lavoratrici autonome (indennità di maternità)
L’indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 40,65 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2012 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2013, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2012.
Artigiane e commercianti: euro 47,07, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2013 per la qualifica di impiegato dell’artigianato e del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2013.
Pescatrici: euro 26,15 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2013 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge 13.3.1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2013.
Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti
Ai fini dell’indennità per congedo parentale chiesto nell’anno 2013, dopo che siano stati già fruiti i 6 mesi di astensione fino al 3° anno di vita del bambino, oppure, dopo il compimento del 3° anno del bambino per i periodi ancora non fruiti, l’indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2013 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.101,47 ( = 6.440,59 x 2,5).

Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
L'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica ed il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge e rivalutato annualmente, è per il 2013 di € 46.472,15.