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Maternità/paternità. Dimissioni e disoccupazione

26/03/2013


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6/2013, risponde ad un quesito in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (tutela maternità/paternità), riguardante la disciplina delle dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice madre nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento.
In particolare si chiede se a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 (Riforma mercato del lavoro) sulla convalida delle dimissioni per un periodo pari ai primi tre anni di età del bambino, la lavoratrice madre possa fruire dell’indennità di disoccupazione per il medesimo arco temporale.
Il Ministero ricorda che, ai sensi dell’art. 54, la lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. In questo periodo opera, infatti, una tutela legale a favore della lavoratrice madre, che supera l’arco temporale previsto per l’astensione obbligatoria post partum.
Inoltre l’art 55 del D.Lgs. n. 151/2001 equipara la fattispecie delle dimissioni volontarie a quella del licenziamento verificatosi nel medesimo arco temporale, ai fini della fruizione delle “indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali”.
Conclude pertanto il Ministero che “alla luce delle norme in esame, si evince che la lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità – compresa quella di disoccupazione involontaria (ora Aspi) – disposte nell’ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio”. Ciò in quanto le modifiche apportate dalla legge 92/12 all’art. 55, con l’estensione da un anno ai primi tre anni di vita del bambino del periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni, ha il solo scopo di rafforzare la procedura volta ad accertare la libera scelta della persona.

In definitiva l’estensione temporale dell’istituto della convalida non ha riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.