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Maternità. Astensione anticipata-prorogata. Ministero Lavoro

13/06/2013


Maternità. Astensione anticipata e/o prorogata. Ministero Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 7553/2013, fornisce chiarimenti in merito all’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro delle lavoratrici madri per rischi lavorativi in gravidanza e dopo il parto, di cui all’art. 17 del T.U. n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 35/2012.
Il Ministero ricorda che durante il periodo di gravidanza e per un determinato periodo dopo il parto che può arrivare fino a sette mesi vige il divieto di adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e il divieto fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro quando le prestazioni lavorative possano nuocere all’andamento della gravidanza.
In presenza di lavori vietati la lavoratrice dovrà essere spostata ad altre mansioni.
Le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) possono prevedere lo spostamento della lavoratrice ad altre mansioni quando condizioni di lavoro o ambientali, non rientranti nel divieto di cui all’art. 7 del T.U. 151/01, determinino una situazione ugualmente pregiudizievole per la salute. Il termine "condizioni ambientali" può essere inteso in senso più ampio e non legato soltanto alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione lavorativa.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione le Direzioni Territoriali del lavoro dispongono l’interdizione anticipata e/o prolungata dal lavoro fino ai termini previsti.
Precisa il Ministero che le condizioni che possono portare all'emanazione del provvedimento di interdizione, laddove non ricorrano le ipotesi di lavori vietati, sono riconducibili anche a condizioni di rischio evidenziate dal datore di lavoro nella valutazione dei rischi (art. 11 del D.Lgs 151/01) che dovrà anche indicare e adottare le misure per eliminare detto rischio.
Le DTL quindi devono tener conto sia delle situazioni di rischio individuate dal datore di lavoro sia delle misure adottate dallo stesso, senza entrare nel merito della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro. Anche la possibilità di spostamento o meno della lavoratrice ad altre mansioni dipenderà da una valutazione del datore di lavoro in quanto è l'unico soggetto in grado di conoscere l'effettiva organizzazione aziendale.
Qualora vi sia una motivata esigenza di verificare la veridicità di quanto affermato dal datore di lavoro, le DTL hanno la “facoltà” e non l’”obbligo” di procedere a successivi accertamenti. Pertanto tale esercizio non assume carattere generalizzato ma è dipendente dalla particolarità delle singole fattispecie. Il Ministero indica inoltre alcune condizioni in presenza delle quali le DTL possono procedere al diniego del provvedimento di interdizione.