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Infortunio in itinere e rendita agli eredi. Corte di Cassazione

22/05/2013

Inail. Infortunio in itinere e rendita agli eredi. Corte di Cassazione

Si al riconoscimento della rendita ai superstiti di persona deceduta a causa di epatite cronica contratta a seguito di emotrasfusioni che si erano rese indispensabili dopo un infortunio in itinere.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10565 del 7/5/2013, ritenendo infondato il ricorso dell’Inail.
Ad avviso dell’Alta Corte: “in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”.
Nella fattispecie, le emotrasfusioni, determinanti l'infezione da HCV che aveva portato al decesso, rappresentavano un fattore che aveva contribuito all'evento, non interrompendo il nesso causale tra l'infortunio in itinere e la morte.
Infatti – continua la Corte - risultava certo e documentalmente comprovato (e, peraltro, neanche contestato in giudizio) che le emotrasfusioni si erano rese indispensabili a causa della necessità di trattamento chirurgico delle fratture subite nell’infortunio in itinere e, dunque, in diretta dipendenza causale dall’infortunio. “Pertanto, l’epatite, contratta a causa delle emotrasfusioni, non poteva che essere dipesa, per mediazione causale, dall’infortunio stesso”.

Sentenza Corte di Cassazione