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Malattia e congedo parentale nella gestione separata

21 maggio 2013

 

Indennità giornaliera di malattia e indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
Queste sono le questioni oggetto della circ. Inps n. 77/2013 nella quale sono riepilogati per ogni prestazione: l’evoluzione normativa, i requisiti contributivi e retributivi, la modalità di presentazione delle domande in via telematica, la gestione del contenzioso, nonché la durata e la misura del trattamento economico.
Riguardo la tutela economica della malattia, l’Istituto individua due “macro categorie” di lavoratori iscritti alla gestione separata: i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) per i quali la tutela decorre dal 1° gennaio 2007, i lavoratori libero professionisti per i quali la tutela è prevista dal 1° gennaio 2012.
L’indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni, mentre   in caso di continuazione o di ricaduta di un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Pertanto – precisa l’Inps - anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto la certificazione di malattia, secondo le modalità previste.
Anche questi lavoratori sono soggetti ai controlli di malattia da parte dell’Inps, durante le fasce di reperibilità (10.00-12.00 e 17.00-19.00), secondo la normativa prevista per gli altri lavoratori. Sono tenuti quindi ad essere reperibili e a porre attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità.
L’Inps ricorda inoltre che a tutti i lavoratori  iscritti alla Gestione separata, anche adottivi e affidatari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è stato esteso il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino (o ingresso in famiglia). Per i lavoratori libero professionisti tale diritto opera dal 1° gennaio 2012, mentre per i ‘parasubordinati’ con committente o associante la tutela è riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di malattia e per congedo parentale è richiesta  la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso o della fruizione del congedo, nonché l’effettiva astensione dall’attività lavorativa, oltre gli ulteriori requisiti contributivi e reddituali.
 
 
Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione gratuitamente dei lavoratori interessati.