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Corte Costituzionale: disabilità e congedo retribuito

23/07/2013

Anche i parenti o gli affini conviventi entro il terzo grado di persona disabile grave possono usufruire del congedo di due anni retribuito, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona.
Questo in sintesi quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 203/2013 che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/01 (Testo unico tutela della maternità e paternità) nella parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

La Corte ricorda i vari interventi legislativi e giurisprudenziali e precisa che l’attuale normativa ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, recependo le sentenze della stessa Corte, ma ha altresì individuato un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.

La limitazione della sfera soggettiva prevista dalla norma impugnata – continua la Corte - può infatti pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso.

La sentenza sottolinea inoltre che il legislatore ha già riconosciuto ai parenti e agli affini entro il terzo grado il diritto a tre giorni di permessi retribuiti mensili (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992), qualora si verifichino alcune condizioni che sono del tutto assimilabili a quelle stabilite per la fruizione del congedo straordinario retribuito. Non si comprende perché il riconoscimento dell’apporto dei parenti e degli affini entro il terzo grado debba essere circoscritto ai permessi retribuiti mensili mentre non è previsto per il congedo straordinario; tale asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ribadisce che la tutela della salute psico-fisica del disabile richiede anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap”, tra cui rientra anche il congedo in esame.