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Comune: Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

09/07/2013

L’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell’anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sia presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.
Viene recepito in tal modo il nuovo criterio interpretativo di una disciplina contraddittoria che aveva creato disparità di trattamento da un Comune all’altro.
L’Inps prende atto con circolare n. 104/2013 della necessità di adottare un criterio univoco nell’applicazione della normativa da parte dei Comuni anche in relazione ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro.
Quindi in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell’anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni anche se al momento i suddetti requisiti siano venuti meno.
L’Istituto assicuratore fornisce ulteriori chiarimenti riguardo i quesiti posti dai Comuni interessati.


Vedi la circolare Inps n. 104/2013