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Pubblico impiego. Inidoneitą e risoluzione del rapporto di lavoro

17/11/2011


E’ stato emanato, con DPR n. 171/2011, il “Regolamento d’attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001”.
Il regolamento disciplina la procedura, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari (o denominazioni equivalenti), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
Le nuove disposizioni non si applicano al personale in regime di diritto pubblico (es. magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica ecc) per il quale rimane ferma la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
Nel decreto si distingue tra l’inidoneità psicofisica permanente assoluta, che consiste nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e l’inidoneità psicofisica permanente relativa, che comporta, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, l'impossibilità permanente dello svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.
Secondo l’esito dell’accertamento medico l’Amministrazione procede o alla risoluzione del rapporto di lavoro o alla ricollocazione del dipendente anche mediante demansionamento a parità di trattamento economico, secondo criteri e modalità stabiliti nello stesso regolamento.
Restano salve: la disciplina in materia di trattamenti pensionistici per inabilità, la normativa in materia di infortuni sul lavoro e quella sulla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la disciplina di maggior favore per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, e di gravi patologie in stato terminale del dipendente. Resta inoltre confermata la disciplina della legge n. 68/99 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Considerata la complessità delle disposizioni introdotte che riguardano i lavoratori del pubblico impiego, ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni e approfondimenti dopo aver conosciuto gli orientamenti attuativi del Regolamento sia da parte della Funzione Pubblica sia da parte dell’Inpdap.