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Disabilità e congedo straordinario. Le indicazioni dell'Inps

18/11/2013

 

L’Inps con la circolare n. 159 del 15/11/2013 fornisce indicazioni operative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 203/13 che ha esteso il diritto al congedo retribuito biennale al parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave, quando gli altri familiari individuati dalla norma secondo l’ordine di priorità, ossia il coniuge convivente, i genitori anche adottivi, i figli conviventi, i fratelli o le sorelle conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (v. in questo sito la nota del 23/7/13).
 
La limitazione della sfera soggettiva prevista dalla norma (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01)dichiarata illegittima, costituisce un fattore di pregiudizio dell’assistenza del disabile. Su questa esclusione si è pronunciata l’Alta Corte.
Pertanto, alla luce delle innovazioni introdotte l’Istituto assicuratore invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, nel rispetto del termine di prescrizione annuale.
Il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte del lavoratore richiedente il permesso degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.