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Licenziamento per motivi disciplinari e diritto all'ASPI

25/10/2013


Il Ministero del lavoro in risposta all’Interpello riguardante il diritto all’Aspi in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa chiarisce che spetta l’indennità ASpI in favore del lavoratore e sussiste l’obbligo a carico del datore di lavoro del versamento della relativa contribuzione.

Il Ministero ha chiarito che il licenziamento disciplinare non possa essere qualificato come disoccupazione “volontaria”. Dalle disposizioni che regolano l'ASPI si evince che le cause di esclusione dall’ASpI e del relativo contributo a carico del datore di lavoro sono tassative e riguardano i casi di dimissioni (con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa ovvero delle dimissioni intervenute durante il periodo di maternità tutelato dalla legge) e di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Nel ragionamento seguito dal Ministero è stata richiamata anche la Corte Costituzionale (Sentenza n. 405/2001) che nell’analoga situazione di licenziamento disciplinare, ha riconosciuto il diritto all’indennità di maternità.

Anche nel caso di specie affrontato nell’Interpello il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore e, pertanto, negare la corresponsione della ASpI costituirebbe un’ulteriore reazione sanzionatoria nei suoi confronti.

In conclusione il Ministero non ravvede margini per negare il pagamento del contributo a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, comma 31 della legge sul Mercato del lavoro 92/2012.


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