Fruizione a ore del congedo parentale. Funzione pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 7 ottobre 2013, in risposta ad un quesito dell'Università degli studi dell'Insubria, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire del congedo parentale a ore.
Il DFP precisa che l'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 1, comma 339 lett. a), della L. n. 228/2012, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale anche su base oraria, demandando alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l'applicazione e la fruizione di tale congedo.
"Ad oggi, - si legge nella nota - per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, ad avviso dello scrivente, per l'applicazione della disposizione in questione l'Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro".
Ricordiamo che in merito alle modifiche apportate all’art. 32, il Ministero del lavoro il 22 luglio scorso ha accolto positivamente l’interpello presentato da Uil, Cgil e Cisl, stabilendo che i contratti collettivi abilitati a disciplinare la materia “possano essere anche i contratti collettivi di secondo livello” (v. nel sito nota del 5/8/2013).