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Malattia del lavoratore e licenziamento illegittimo. Corte di Cassazione

17/10/2013

Con tre sentenze la Corte di Cassazione si pronuncia sulla illegittimità del licenziamento in caso di malattia del lavoratore, in relazione a diverse situazioni.

 
La malattia "causata" dal datore di lavoro non entra nel periodo di comporto
Con la sentenza n. 22538 del 2 ottobre 2013 la Corte dichiara che è illegittimo il licenziamento del lavoratore che supera il periodo di comporto quando venga accertato, come nel caso di specie, che le assenze per malattia siano conseguenza dell’ambiente lavorativo e della condotta aziendale posta in essere nei suoi confronti, in particolare con le numerose sanzioni disciplinari spropositate poi accertate come illegittime, da ciò derivando la loro non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto.
La Suprema Corte respinge il ricorso con il quale la società, proprietaria di un supermercato, chiedeva il licenziamento del dipendente, sostenendo che le continue assenze giustificavano la perdita del posto. Viene così confermato quanto stabilito dal Tribunale, sulla scorta dell’istruttoria espletata, e poi dalla Corte d’appello, che le assenze per malattia erano imputabili alla responsabilità del datore di lavoro e di conseguenza irrilevanti ai fini del calcolo del periodo di comporto.
 
Illegittimo il licenziamento se la patologia non è particolarmente grave
Con la seconda sentenza n. 23068 del 10 ottobre 2013 la Corte di Cassazione dichiaraillegittimo il licenziamento del lavoratore se la patologia non è particolarmente invalidante e compatibile con le mansioni assegnategli, una volta adottate le cautele di legge in grado di ridurre i rischi per la salute, anche quando il medico competente si sia espresso sulla inidoneità del dipendente.
La Corte respinge così il ricorso della società datrice di lavoro, ritenendo che nella fattispecie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in merito alla idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni lavorative facendo leva proprio sul parere tecnico del consulente d'ufficio e condividendone le conclusioni.
Viene ribadito nella sentenza che: "nel caso di contrasto tra il contenuto del certificato del medico curante e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo, il giudice del merito deve procedere alla loro valutazione comparativa al fine di stabilire (con giudizio che è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato) quale delle contrastanti motivazioni sia maggiormente attendibile,…”
 
Illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia che lavori occasionalmente altrove
Infine con la recente sentenza del 15 ottobre la n. 23365 la Cassazione afferma la illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia che occasionalmente lavorava presso l'azienda di un parente, se l'attività non pregiudica la guarigione.
Secondo la Corte le contestazioni del datore di lavoro sono generiche e non offrono elementi precisi. Inoltre l'attività svolta dal lavoratore era occasionale e sporadica, non assimilabile ad una prestazione lavorativa e, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta, non violando i canoni di correttezza e buona fede. “Lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione."