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Illegittimo il licenziamento della lavoratrice a causa di matrimonio

23/12/2013


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27055 del 3 dicembre 2013 dichiara illegittimo il licenziamento di una lavoratrice intimato durante l’anno dal matrimonio, motivato peraltro da ragioni di ristrutturazione dell’azienda con ridimensionamento dell’organico e conseguente soppressione del posto di lavoro della dipendente e non da “cessazione dell’attività dell’azienda”.

Precisa la Corte che il divieto di licenziamento imposto entro l’anno del periodo di matrimonio (legge n. 7/1963), a protezione della lavoratrice che si sposa, ha lo stesso obiettivo di tutela previsto dal divieto di licenziamento delle lavoratrici madri entro il primo anno di vita del bambino, ammesso invece nell’ipotesi di “cessazione dell’attività dell’azienda” (D.Lgs. n. 151/01 a tutela della maternità/paternità) e non di una sua ristrutturazione organizzativa.

“Si tratta di provvedimenti legislativi – si legge nella sentenza - che nel loro insieme tendono a rafforzare la tutela della lavoratrice in momenti di passaggio "esistenziale" particolarmente importanti da salvaguardare attraverso una più rigorosa disciplina limitativa dei licenziamenti”.

Riguardo l’arco temporale entro cui vige il divieto di licenziamento, si ricorda che la legge n. 7/1963 dispone che sono nulli i licenziamenti attuati a causa del matrimonio, specificando che il licenziamento della dipendente, nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio a un anno dopo la celebrazione, si presume sia stato disposto “per causa di matrimonio”. Anche il T.U. sulla tutela della maternità/paternità prevede che dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino le lavoratrici non possono essere licenziate, tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.