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Lavoro a domicilio: l'abitazione non č luogo di lavoro

13/12/2013


La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro, nell’interpello n. 13/2013, ha risposto a un quesito del Consiglio nazionale degli ingegneri con il quale è chiesto se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto dal T.U. sicurezza (D.Lgs. n.81/2008), nonché per il primo soccorso e antincendio.

Il CNI ha chiesto inoltre se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un “luogo di lavoro” così come definito dal T.U. sicurezza e, pertanto, debba essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

La Commissione dopo aver precisato le caratteristiche del lavoro a domicilio anche sotto l’aspetto della tutela della salute e sicurezza, ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio; e che il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi del T.U. della sicurezza sul lavoro.