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Condotta del lavoratore in malattia. Corte di Cassazione

13/02/2014


Con due interessanti pronunce la Corte di Cassazione si esprime sulla legittimità o meno del comportamento del lavoratore dipendente in caso di malattia, in relazione a diverse situazioni.

Assenza del lavoratore a visita di controllo

Con recente ordinanza n. 2047 depositata il 30 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza del lavoratore ammalato dal domicilio durante le fasce di reperibilità e la mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento al datore di lavoro sono ritenute giustificate, ove si accerti che il riacutizzarsi della malattia aveva reso indifferibile l’uscita dall’abitazione per recarsi dal medico curante e impossibile la preventiva comunicazione dell’assenza.
Con questa decisione la Corte dichiara inammissibile il ricorso del datore di lavoro avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva dato ragione al dipendente che richiedeva la restituzione della somma trattenutagli dal datore di lavoro per l’assenza a visita di controllo, nonché l’annullamento della sanzione disciplinare per non aver avvisato di allontanarsi dal domicilio, come previsto nel contratto di lavoro.

Licenziamento per assenteismo del lavoratore malato
Con la sentenza n. 1777 del 28 gennaio 2014, di tenore completamente diverso, la Suprema Corte interviene in tema di licenziamento, affermando la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente assente per lunghi periodi di malattia, qualora quest'ultimo assuma comportamenti scorretti che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Respinge così il ricorso del lavoratore, confermando la sentenza della Corte d’Appello che aveva rilevato come il licenziamento fosse stato originato dall’atteggiamento assenteista del dipendente, che aveva dato luogo ad un comportamento di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva. La Suprema Corte ritiene inoltre che la contestazione fu validamente effettuata nel corso del periodo di malattia, anche se - a seguito della sospensione di efficacia ex art. 2110 c.c. – divenne operante solo dal momento della guarigione, ovvero nei termini largamente rientranti in quelli massimi indicati dalla disposizione collettiva.