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Trattamenti a sostegno del reddito: massimali 2014

05/02/2014


Come ogni anno l’Inps ha reso noti, nella circolare n.12 del 29 gennaio 2014, i nuovi limiti massimi in vigore per l’anno 2014 dei trattamenti a sostegno del reddito: cassa integrazione, mobilità, ASpI e Mini-ASpI.

Ricordiamo che, in base alla legge, i c.d. “tetti” dei trattamenti di cui sopra e delle relative retribuzioni di riferimento sono rivalutati, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati accertata dall’Istat.
Con riferimento all’indennità ASpI e Mini ASpi, l’importo massimo mensile è pari, per il 2014, ad € 1.165,58. Per queste prestazioni non opera la riduzione del 5.84% e quindi l’importo lordo corrisponde al netto. Si ricorda che, ai sensi della legge 92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità è pari, per l’anno 2014, ad € 1.192,98.
 

La nuova disciplina dell’Aspi e MiniAspi non riguarda, invece, i lavoratori agricoli, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa. All’indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2013, si applicano i “tetti” stabiliti per tale anno che sono pari ad € 959,22 ed € 1.152,90 a seconda che la retribuzione fosse inferiori o pari a € 2.098,04 o superiore a detto importo.
 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 427/1975, l’importo da corrispondere è fissato, per l’anno 2014, in € 634,07 che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad € 597,04.

I nuovi importi massimi relativi ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo/Cigs), sono fissati, per l’anno 2014, nei seguenti valori:
 

  • Retribuzione inferiore o uguale a € 2.098,04: tetto di € 969,77 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 913,14 al netto di tale trattenuta.
  • Retribuzione superiore a € 2.098,04: tetto di € 1.165,58 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 1.097,51 al netto di tale trattenuta.
     

Per quanto riguarda la mobilità, gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto, sono per il 2014:
 

  • Retribuzione inferiore o uguale a € 2.098,04: tetto di € 969,77 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 913,14 al netto di tale trattenuta.
  • Retribuzione superiore a € 2.098,04: tetto di € 1.165,58 al lordo della riduzione del 5,84% che diventano € 1.097,51 al netto di tale trattenuta.

 

Si ricorda che la detrazione del 5,84% non si applica sulla indennità di mobilità spettante dal 12° mese in avanti il cui importo, però, non viene più calcolato sull’80% della retribuzione (come per i primi 12 mesi) ma sul 64% della retribuzione, sempre nel limite del massimale.

 

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti e per la presentazione della domanda in via telematica all'Inps.