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Maternità. Convalida dimissioni e risoluzione rapporto di lavoro

3/02/2014


È stata predisposta dal Ministero del lavoro, d’intesa con la Consigliera Nazionale di Parità, la nuova modulistica utilizzabile dal 1° gennaio 2014 per la convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri avvenute nei primi tre anni di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
 

Lo ha comunicato il Ministero con nota prot. n. 21490/2013 con la quale ha trasmesso alle Direzioni Territoriali del Lavoro il nuovo modello, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 92/2012 all’art. 55 del D.Lgs. n. 151/01 (tutela maternità/paternità).
 

Si ricorda che il nuovo art. 55 comma 4 prevede l’obbligo della convalida oltre che nel caso di “dimissioni” presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei genitori nel c.d.“periodo protetto”, anche nell'ipotesi di “risoluzione consensuale del rapporto”.

È stato altresì esteso da uno a tre anni di vita del bambino e da uno ai primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, nonché in caso di adozione internazionale, da uno ai primi tre anni dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero, il periodo entro il quale la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni devono essere convalidate dalle DTL. 

A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

La nuova modulistica che dovrà essere utilizzata in sostituzione di quella già adottata, ai fini del monitoraggio annuale e della rilevazione statistica, contiene la richiesta di informazioni sul numero dei figli anche riguardo l’età degli stessi (fino ad un anno, da 1 a 3 anni, oltre i 3 anni), e di altre già previste nel modulo precedente.