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Dlgs n. 105/2022. Congedo parentale e di paternità: prime indicazioni INPS

07/09/2022

 

Il 13 agosto scorso sono entrate in vigore le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità introdotte dal Decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 luglio 2022.


Le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle indennità, spettanti in caso di congedo di paternità e parentale, sono state fornite dall’INPS il 4 agosto scorso, con il messaggio n. 3066, alla luce delle recenti modifiche apportate al “Testo unico sulla genitorialità” dal Decreto legislativo n. 105/2022.


Vediamo in sintesi cosa prevede la nuova disciplina.


Il nuovo decreto riconosce al padre lavoratore un congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre introdotti, in via sperimentale, gli scorsi anni dalla Legge di bilancio.
Il nuovo congedo, che si applica anche al padre adottivo o affidatario, può essere fruito a partire dai due mesi precedenti il parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio (e in caso di morte perinatale del figlio).
Per il parto plurimo, la durata del congedo è ora aumentata a 20 giorni lavorativi.
Per tutta la durata del congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

 

Alcune novità riguardano le lavoratrici autonome. Viene estesa l’indennità giornaliera di maternità anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico ASL.

 

A partire dal 13 agosto è, inoltre, prevista una nuova articolazione dei congedi parentali.

 

Alla luce della recente normativa, per i periodi di congedo parentale, a ciascun genitore lavoratore dipendente spetta per 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi. Pertanto, i mesi di congedo indennizzabili salgono da 6 a 9 complessivi, per un limite massimo di 6 mesi a genitore.

 

Inoltre, al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

 

Ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata, è stata riconosciuta la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo) di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore, ed entrambi hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

 

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, l’INPS rende noto che è comunque possibile fruire dei congedi presentando richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione telematica della richiesta all’INPS.