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Indennità di accompagnamento: irrilevante il segno di spunta nel certificato medico introduttivo

08/11/2019



Il requisito di proponibilità della domanda giudiziale di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento deve considerarsi soddisfatto dalla semplice presentazione della domanda di invalidità civile, essendo sufficiente la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti.

Lo chiarisce l’INPS, con messaggio n. 3883 del 25/10/2019, adeguandosi alle recenti pronunce della Corte di Cassazione (ordinanze n. 24896 del 4 ottobre 2019 e n. 25804 del 14 ottobre 2019), entrambe favorevoli ai ricorrenti, che hanno indotto l’Istituto a modificare il proprio atteggiamento processuale.

In particolare, la questione riguarda le fattispecie in cui il certificato medico introduttivo sia mancante del segno di spunta sulle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” ovvero “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, o nel caso il segno di spunta sia negativo.

A seguito del decreto di omologa emesso dal Giudice, l’INPS invita i funzionari preposti alla liquidazione dell’indennità di accompagnamento a mettere in pagamento la prestazione economica con la decorrenza indicata dal provvedimento stesso.