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Maternità. Congedo parentale a ore e contrattazione collettiva

12/03/2013


La legge di stabilità 2013, n. 228/2012 contiene, tra le altre, alcune disposizioni riguardanti la tutela della maternità e paternità, modificando in parte alcuni articoli del D.Lgs. n. 151/2001.
In particolare viene introdotta una nuova disciplina per la fruizione del congedo parentale: i genitori lavoratori dipendenti potranno utilizzare il congedo, entro gli otto anni del bambino, anche su base oraria e non solo a settimane, giorni o mesi. La norma è volta al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.
I genitori non potranno fruire da ora di tale possibilità. Sarà la contrattazione collettiva di settore a stabilire le modalità di fruizione del congedo a ore, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa, con una specifica attenzione per il personale del comparto sicurezza e difesa, di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Viene infine ribadito che il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro, comunque con un periodo non inferiore a quindici giorni, precisando che dovranno essere indicati l’inizio e la fine del periodo di congedo.
È un provvedimento atteso da tempo che comunque rimanda alla contrattazione una sua effettiva attuazione.
Sempre la legge n. 228/2012 include nella normativa a tutela della maternità delle lavoratrici autonome le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, con la corresponsione del trattamento di maternità e del congedo parentale, anche in caso di adozione o affidamento, nei limiti e criteri previsti dalla legge per le lavoratrici autonome.