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Novità per chi fruisce del congedo parentale nel 2024: due mesi indennizzati all'80%

03/05/2024

 

È di questi giorni la circolare INPS che ha chiarito le modalità di fruizione del secondo mese di congedo parentale indennizzato all’80% dello stipendio.


Questa possibilità, introdotta dall’ultima legge finanziaria, riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.


Prima di conoscere nel dettaglio quali sono le novità per mamme e papà, è importante precisare che la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato ma stabilisce che, solo per il 2024, i primi due mesi sono retribuiti quasi a stipendio pieno (80%).


Nel 2025, l’importo dell’indennità per questo ulteriore secondo mese, scenderà nuovamente al 60% (invece del 30%).

 


Vediamo insieme quali sono le novità che interessano i genitori lavoratori che vogliono fruire del congedo parentale per i propri figli.


Viene innalzata per un ulteriore mese l’indennità per il congedo parentale dal 30% al 60% (che per il solo anno 2024 sarà all’80%).


Prima del 2024, la coppia di genitori potevano fare domanda di un mese di congedo parentale retribuito all'80% dello stipendio. Con la nuova legge, questo beneficio è stato esteso a due mesi. I restanti mesi continuano ad essere pagati al 30%.


Questa possibilità è riservata ai genitori lavoratori dipendenti che:

  • terminano il congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023;
  • fruiscono del congedo a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024.

 

Inoltre, il congedo indennizzato all’80%:

  • spetta solo ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  • può essere richiesto entro il sesto anno di vita del bambino, o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento (comunque non oltre il compimento della maggiore età);
  • è uno solo per entrambi i genitori;
  • può essere fruito, in modo ripartito tra i genitori (anche negli stessi giorni e per lo stesso figlio), oppure soltanto da uno di essi, per l’intero periodo oppure in modo frazionato (a mesi, giorni o in modalità oraria).

 

 

Vediamo attraverso alcuni esempi come funziona e a chi spetta il congedo parentale.

 

 

A mamma e papà lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, entro i dodici anni di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia:

  • 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati;
  • elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo consecutivo non inferiore a 3 mesi;

 

N.B. Al genitore “solo” sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati

 

I primi 9 mesi indennizzabili devono essere ripartiti:

 

  • Madre: 3 mesi (non trasferibili al papà);
  • Padre: 3 mesi (non trasferibili alla mamma);
  • Mamma o papà: 3 mesi (di comune accordo tra i genitori).

 

Ma come vengono pagati questi mesi di astensione dal lavoro?

 

  • 1 mese è pagato all’80% (entro i sei anni di vita del bambino);
  • 1 ulteriore mese è pagato al 60% della retribuzione (che per il solo anno 2024 sarà all’80%) entro i sei anni di vita del figlio;
  • 7 dei 9 mesi complessivi sono indennizzati al 30%;
  • i periodi successivi ai 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.

 

 

Scenario 1

 
Una coppia di genitori lavoratori decide di fare domanda di congedo parentale per la loro bambina nata il 10 novembre 2023.

La madre termina il congedo di maternità a 10 febbraio 2024.

Il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dall’ 11 novembre al 10 gennaio 2024.

 


Come vengono pagati questi periodi di astensione dal lavoro?

 

  • dall’11 novembre 2023 al 10 dicembre 2023: il congedo parentale è indennizzabile all’80%; della retribuzione (legge di bilancio 2023);
  • dall’ 11 dicembre al 31 dicembre 2023: il congedo è indennizzabile al 30% della retribuzione;
  • nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 10 gennaio 2024: è pagato all’80% della retribuzione (legge di bilancio 2024).

 


 
(Foto © dusanpetkovic1 - stock.adobe.com)