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Flessibilitą del congedo di maternitą. Le novitą nella circolare INPS

10/10/2022

 

Arrivano nuove indicazioni dall’INPS per fruire della flessibilità del congedo di maternità dopo l’ottavo mese di gravidanza o dopo il parto.


Nello specifico, non è più necessario inviare all’Istituto previdenziale le certificazioni sanitarie che attestino l’assenza di rischi per la salute della gestante e del nascituro. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione, esclusivamente al proprio datore di lavoro o committente, prima dell’inizio dell’ottavo mese.


Le nuove prassi, contenute nella circolare INPS n. 106 del 29 settembre 2022, si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, anche con riferimento alle domande già presentate e in fase di istruttoria.


Le stesse lavoratrici dovranno, comunque, continuare a indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere del congedo in forma flessibile, specificando il numero dei giorni richiesti.


Ricordiamo che la flessibilità del congedo di maternità, prevista dall’ art. 20 Dl. 151/2001, è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione e di prolungare il periodo di congedo di maternità dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’ottavo mese.

 

La documentazione medica, per poter fruire di una delle due forme di flessibilità, deve essere rilasciata da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico convenzionato, nonché, dove previsto, dal medico aziendale.

 

Il Patronato ITAL offre assistenza per la presentazione telematica delle domande all’INPS per il congedo di maternità, paternità e congedo parentale.

 

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