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Rdc, contributo addizionale per lavoro autonomo. Istruzioni INPS

24/11/2021

 

I percettori di Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa, entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio possono richiedere all’INPS un contributo economico addizionale al Reddito di cittadinanza. La somma erogata sarà pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti massimi di 780 euro mensili.

 

L’INPS, con la circolare n. 175 del 22 novembre scorso, ha fornito le istruzioni per presentare le domande di accesso al contributo addizionale, a seguito di quanto già illustrato nel messaggio n. 3212/2021 di settembre scorso. La circolare specifica i destinatari, i requisiti, gli importi e le modalità di richiesta specificando, inoltre, i casi per cui è possibile la revoca del beneficio.

 

Il contributo addizionale al Reddito di cittadinanza nasce con il Decreto n. 4 del 2019 (Legge n. 26 del 28 marzo 2019) per incentivare percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità per coloro che beneficiano del sostegno economico. È il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla G.U. n. 115 il 15 maggio 2021, a stabilirne le modalità di accesso e di erogazione per i percettori di Rdc.

 

Il beneficio addizionale è concesso dall’INPS ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, facciano parte di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo.

 

La domanda di beneficio addizionale deve essere presentata telematicamente all’Istituto previdenziale, attraverso i patronati o i centri di assistenza fiscale. Il pagamento è erogato entro il secondo mese successivo a quello della presentazione della richiesta.