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Chiarimenti INPS sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19

20/04/2020

 

In risposta ad alcuni quesiti l’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, fornisce ulteriori chiarimenti sulle modalità di fruizione del particolare congedo COVID-19, istituito per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, nonché sulla compatibilità o meno dello stesso con la fruizione di altri tipi di permessi o congedi da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.


Condizione fondamentale è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.


Nel messaggio si chiarisce che i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione delle attività scolastiche, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo riferita a periodi pregressi a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo di 15 giorni.


Può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa o con le ferie, congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, ecc.


L’Istituto illustra inoltre, in appositi paragrafi, i casi di compatibilità e incompatibilità del congedo.


Ad esempio, vi è compatibilità quando l’altro genitore sia in malattia, quando presti lavoro in modalità smart-working, qualora stia fruendo delle ferie, ed altro. Mentre vi è incompatibilità del congedo con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore, nonché in determinati casi dettagliati.


Infine, vengono prese in esame le situazioni di compatibilità con i permessi per assistere figli con disabilità, precisando che, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, si può cumulare il congedo COVID-19 con i permessi (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020) e congedi di cui alla legge n. 104/1992 o del D.lgs. n. 151/2001, fruiti dall’uno o dall’altro genitore per lo stesso figlio.


Ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.