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Contributi lavoro domestico: sospensione dei termini e pagamento entro il 10 giugno

10/04/2020

  

 

L’articolo 37 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha disposto una specifica disciplina per i datori di lavoro domestico con la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020.


Lo ricorda l’INPS, con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, con la quale fornisce integrazioni a sue precedenti indicazioni.


Come noto, in detto periodo di sospensione giunge a scadenza, entro il 10 aprile, il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020 (gennaio, febbraio, marzo).


In particolare, l’Istituto precisa che la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, si applica anche tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a seguito della comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.


Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di fine lavoro, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.


Pertanto, i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 37, per i casi ora indicati nella circolare, sono effettuati in unica soluzione entro il previsto 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.