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Periodo di comporto e assenze per infortunio o malattia professionale

06/03/2020

 

Le assenze dal lavoro dovute a infortunio o malattia professionale non sono computabili nel periodo di comporto se esiste il nesso di causalità tra questi episodi e l’assenza per malattia e quando il datore di lavoro sia responsabile dell’evento dannoso, rendendo illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto.


Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2527 del febbraio scorso.


Si legge nella sentenza che le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, “ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 del cod. civ.”.


Norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.