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INPS: cinque mesi di congedo di maternitā dopo il parto

18/12/2019

 


Alla lavoratrice in gravidanza è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente (quando previsto nel luogo di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

Tale disposizione, prevista nella legge di Bilancio 2019, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e aggiunge un ulteriore comma all’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001 (tutela maternità/paternità), in alternativa al normale congedo di maternità.

Ad un anno di distanza l’INPS (circ. n. 148 del 12 dicembre 2019) fornisce indicazioni sui requisiti e le modalità per presentare la domanda.

La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di rischi per la salute fino alla data presunta del parto ovvero “fino all’evento del parto” qualora dovesse avvenire in data successiva.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla medesima data, e per i successivi cinque mesi.

Nella circolare vengono riportate una serie di casistiche circa la compatibilità o meno di determinate situazioni con detta facoltà o che comportano un diverso inizio del congedo di maternità. Ad esempio, l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.

Per avvalersi di tale opzione la lavoratrice dovrà presentare la domanda di maternità, solo in via telematica, prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità), accedendo direttamente al sito dell’Istituto o tramite Patronato. Sono fornite indicazioni anche riguardo la trasmissione della documentazione sanitaria.


Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per necessari chiarimenti, assistenza e tutela e invio on line delle domande.