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Cassazione: permessi per allattamento e attribuzione buoni pasto

10/12/2019

 

La Corte di Cassazione (sent. n. 31137/2019) afferma alcuni principi riguardo l’attribuzione dei buoni pasto per le lavoratrici che usufruiscono dei permessi per allattamento, che possono essere concessi solo quando si raggiungono le ore di lavoro giornaliero indicate dalla contrattazione collettiva.

La Corte precisa anche che “non vi è una incompatibilità assoluta tra la spettanza dei buoni pasto e la fruizione dei permessi per allattamento, ma tale spettanza dipende dalla ricorrenza in concreto dei relativi presupposti, a partire dall’osservanza di un orario effettivo praticato dall’interessata/o superiore a quello previsto per fruire della pausa”.

Il caso esaminato riguarda una dipendente della Agenzia delle Dogane (settore della pubblica amministrazione) che ne chiedeva il pagamento per i giorni in cui aveva goduto delle ore di riposo per allattamento, non raggiungendo in tal modo le 6 ore giornaliere di attività previste dal CCNL, per maturare il diritto alla pausa e all’attribuzione del “buono pasto”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice, equiparando le ore di permesso per allattamento alle ore di effettiva presenza in ufficio, la Cassazione ritiene che il richiamo effettuato all’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 non abbia rilievo, in quanto detta equiparazione vale esclusivamente ai fini della durata e della retribuzione.

La Corte ricorda che l’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".

Tale norma trova riscontro nel CCNL del 2004 del Comparto Agenzie fiscali che fissa le condizioni per la spettanza dei buoni pasto.

Si legge nella sentenza che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'effettuazione della pausa pranzo è condizione per l'attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore (oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva). Ne consegue che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore.